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D.Lvo 08/07/2003 n. 277

- Il testo dell'allegato A del citato Decreto legislativo n. 129/1992, per il Portogallo, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Allegato A (Omissis). In Portogallo: il diploma «diploma do curso especial de arquitectura», rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma «diploma do curso de arquitectura», rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona; il diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura», rilasciato dall'Università tecnica di Lisbona e dall'Università di Porto; il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona; il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto; (omissis).».

1. Al Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. -

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente Decreto legislativo.

Art. 3-ter. -

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato del presente Decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente Decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dallo stesso Decreto.

Art. 3-quater. -

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richieden te può ricorrere all'autorità giudiziale.»

b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.»

c) l'allegato è sostituito dall'allegato VIII del presente Decreto. Nota all'art. 8:

- Il Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della Legge 30 luglio 1990, n. 212». Il testo dell'art. 5, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 5. -

1. Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con un attestato, rilasciato dalla competente autorità, che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli Stati membri delle Comunità europee, purchè detta attività sia regolamentata in tale Stato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se

b) danno diritto all'esercizio delle attività di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorità competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente Decreto

c) sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste dall'art. 1, purchè regolamentata in tale Stato. 2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attività di cui all'art. 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.».

Art. 9. Modifiche al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, relativo alla professione di medico

1. Al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato »

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.»

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.»

d) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel Regio Decreto n. 1497/1999 ivi vigente.»

e) all'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente Decreto legislativo. 3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente Decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente Decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dallo stesso Decreto. 3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.»

f) all'articolo 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del Decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione

g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE»

h) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con Decreto del Ministro della salute.»;

 

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